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Statuto Vespa Club Lago di Bolsena

  • Categoria: Uncategorised
  • Pubblicato: Sabato, 18 Gennaio 2020 18:40
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ATTO COSTITUTIVO

VESPA CLUB “LAGO DI BOLSENA”

Il giorno 02 DICEMBRE 2009 in Montefiascone, Via del Lago km 0,700 (presso Manzi Petroli sas) i soci fondatori:

• Porroni Costantino

• Ricci Giuseppe

• Ricci Andrea

• Crisostomi Marco

hanno costituito l’associazione denominata “VESPA CLUB LAGO DI BOLSENA”, affiliata al Vespa Club D’Italia.

STATUTO SOCIALE

VESPA CLUB “LAGO DI BOLSENA”

L’Associazione è regolata dai seguenti articoli:

Articolo 1 – Denominazione e Sede

L’associazione Sportiva Dilettantisctica di scooter Vespa e altri di marca Piaggio moderni e di interesse storico denominata “VESPA CLUB LAGO DI BOLSENA”, è una Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e ha sede in via del Lago kM 0,700 - 01027 Montefiascone (VT) (presso Manzi Petroli sas).

Articolo 2 – Caratteristiche

L’associazione sportiva dilettantistica “VESPA CLUB LAGO DI BOLSENA" è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e ha carattere assolutamente apolitico. L'associazione fa parte integrante del Vespa Club Italia. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci.

L'assemblea dei soci può inoltre deliberare l'affiliziazione ad altre organizzazioni di rappresentanza e associazionismo motoristico quali ad esempio la Federazione Motociclistica Italiana o altri Enti di Promozione sportiva in seno al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nel qual caso l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti di questi Enti e di quelli eventualmente competenti perchè collegati in sede internazionale, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti di questi Enti dovessero adottare a suo carico, comprese le decisioni che dovessero essere prese in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva da aprte delle autorità degli Enti medesimi.

L'associazione non prevede a fa divieto asoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione.

 Articolo 3 – Scopi

a) lo sviluppo e la di attività sportive connesse all'utilizzo degli scooters di marca Piaggio;

b) la tutela dei propri associati;

c) la promozione della cultura tecniva motoristica;

d) l'organizzazione e/o partecipare a manifestazioni sportive vespistiche, motociclistiche e di veicoli equiparati; l'organizzazione di trofei, raduni, concorsi, manifestazioni, esposizioni, mostre, congressi, convegni e riunioni, l'organizzazzione di attività di turismo in Vespa ed in moto;

e) lo sviluppo del motociclismo, più ampiamente inteso, sia turistico che sportivo, idoneo a promuovere la conoscenza, la pratica, e la cultura storica del veicolo mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricrestiva o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline;

f) la creazione di rapporti con Enti, Associazioni, Club analoghi sia nel territtorio circostante che iun altre città. Nella propria sede, sussistendone i pressupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore esclusivamente dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Articol 4 – Patrimonio

I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione sono costituiti dalle quote dei Soci che saranno stabilite annualmenmte dal consiglio direttivo, nonché da eventuali contributi straordinari quali donazioni di modico valore, offerte e sponsorizzazioni nei limiti stabiliti dalla legge.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazionev potrà, tra l'atro, compierer ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative ad attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dei soci nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate, anche mediante attività editoriale diretta alla produzione e al sostegno di riviste e publicazioni di ogni genere inerenti il settore motociclistico.

Articolo 5 – I soci

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricretaive che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepresnibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione, decidenzo a maggioranza semplice. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persona di minore età ,la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente  la patria potestà che rappresenta il minore e risponde verso l'associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di amissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo con giudizio motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemble generale.

4. Sono considerati soci onorari coloro che il consiglio direttivo istituirà come tali per meriti o per motivi inerenti allo scopo.

5. Sono considerati soci ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dell'Assemblea dei Soci.

6. Sono considerati soci sostenitori/simaptizzanti tutti coloro che partecipano sporadicamente alle attività dell'associazione e versano una quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per la specifica categoria associativa.

7. L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

8. In nessun caso si ha diritto al rimborso dei pagamenti effettuati per asociarsi.

Articolo 6– Diritti dei soci

I diritti degli associati con l'iscrizione e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all'asociazione sono :

a) frequentare la sede sociale e tutti i locali dell'associazione;

b) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione;

c) fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato;

d) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;

e) intervenire,discutere, presentare proposte in assemblea e , se maggiorenne, votare all'assemblea dell'Associazione anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

f) proporre candidature e, qualora maggiorenne essere eletto per qualsiasi carica sociale.

Gli obblighi degli associati sono:

a) versare la quota associativa annuale entro le scadenze fissate dal consiglio direttivo;

b) partecipare attivamente alla vita sociale;

c) non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione;

d) osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell'Associazione.

Gli associati si impegnano inoltre a non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione.

Nell’ambito delle attività del VESPA CLUB è obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della Strada e di tutte le norme di buona condotta, in particolare l’uso del casco, la corretta revisione e manutenzione dei motoveicoli e la loro assicurazione.

Ogni associato è tenuto ad avere una condotta corretta e rispettosa nei confronti di ogni singolo associato.

L’associazione non è responsabile di eventuali danni causati a terzi o agli stessi associati da condotte dei singoli associati.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;

b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funxionamento dell'Associazione;

c) per morosità dopo due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

d) per scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

a) L’Assemblea generale dei soci;

b) Presidente;

c) Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e ne costituisce l'organo deliberativo. L'assemblea è convocata in sessione ordinarie e starodinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e levotazioni. Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutarori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1.Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio, purché maggiorenne, può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L’Assemblea  ordinaria deve essere  convocata con un preavviso di almeno otto giorni mediante affisse di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati  a mezzo posta ordinaria, via mail, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L’Assemblea ordinaria deve essere comunque indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale  per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilanciopreventivo.

3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonchè in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea starordinaria.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con al presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamnete con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero deggli associati intervenuti e delibera con la maggioranza del voto dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinria 

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissioned'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,sms,fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà piùuono degli associati, in regola con il pagamento delle quote associtive all'atto della richiesta, che ne propomgono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti matrie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari e scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

4. L'Assemblea straordinaria, validamente costituita con almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto, delibera con almeno la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti.

 Articolo 13 - Organi e durata

La presidenza e il Consiglio Direttivo hanno durata di anni 4 (quattro),sono nominati solamente tra i soci e possono essere riconfermati. 

I nominativi di eventuali candidati a cariche interne e nonchè sostitutive del Direttivo devono pervenire all'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni. La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima della data stessa, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro i 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in carica il Direttivo uscente. Gli incarichi dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito.

Le votazioni verranno adottate a maggioranza. in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, determinato, di volta in volta, dall'Asemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione dei nuovi soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano magiorenni, non abbiano riportato condanne passate inguidicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di nessuno degli Enti affilianti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Al momento delle elezioni, i candidati dovranno essere Soci dell'Associazione da almeno 2 (due) anni.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea per l'approvazione. In caso di parita di voti nell'approvazione di una delibera, il voto del Presidente sarà determinante.

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario che ne ha curato la stesura. Lo steso verbale deve essere meso a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

6. Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente senza giustificato motivo per più di 3 (tre) sedute sarà considerato dimissionario.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri chenon superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di Consigliere non eletto. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Diretttivo a svolgere i suoi compiti le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresodente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà cconsiderarsi decdito e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomia del nuovo Consiglio Direttivo ed il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazzione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 -Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 -Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

c) fissare le date delle assemble ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'asssemblea straordinaria;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendre necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto ed effettuare l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente  

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali,ne è il legale rappresente in ogni evenienza.

Egli può detenere un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione  del Consiglio Direttivo, al quale comunque relazionerà nella prima riunione dello stesso.

Articolo 18 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostitusce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle manzioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si ncarica della tenuta dei libri contabili,se dovuti, nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il Rendiconto

1. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati che deve entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il bilancio consuntivo deve informare analiticamente i soci sulla complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione. 

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed econopmico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Insieme alla convocazione dell'Asssemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 Articolo 21 - Anno sociale 

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocat in seduta straordinaria, e validamente costituita con al presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale,con esclusione delle deleghe così pue la richiesta dell'Assemblea genrale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'eslcusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, il merito alla destinazione dell' eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione locale che persegua finalità sportive o di sostegno ed educazione della gioventù con divieto asssoluto della suddivisione tra gli associati.

 Articolo 23 - Norma di rinvio 

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile e delle leggi speciali dettate in materia in quanto compatibili.

Articolo 24 - Norme sulla Privacy

I dati personali degli associati vengono trattati in conformità e nel rispetto della Legge 196/2003 e successive modifiche.

 

Aggiornato al 7 giugno 2019

 

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  • Presidente: Bendia Oreste
  • Vice Presidente: Senzaquatrini Mario
  • Segretarie Tesoriere: Tosti Stefano
  • Consiglieri: Bologna Pietro e Morettini Germano
  • Responsabile Settore Turistico: Morettini Germano
  • Responsabile Settore Storico: Senzaquattrini Mario
  • Responsbile Settore Sportivo: Bologna Pietro